Norme sulle copie di opere d'arte

Riferimenti alle norme che regolano le riproduzioni di opere d'arte, le opere derivate, diritto d'autore, rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Un argomento attuale

Il diritto d'autore ...

Leggi

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) [1]
  • Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (il regolamento di esecuzione)
  • Legge 18 agosto 2000, n. 248 [2]
  • Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (recepimento direttiva 2001/29/CE)
  • Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (sezioni specializzate)
  • Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140 (Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)

Diritto d'autore - UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE CATEGORIE DI OPERE - OPERE DRAMMATICO-MUSICALI:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio

[3]

[...]

Articolo 178

Contraffazione di opere d'arte

  1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

    1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce
      un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
    2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
      alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per fame commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
    3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti,
      indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
    4. chiunque mediante altre dichiarazioni, penne, pubblicazioni,
      apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
  2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

  3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

  4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel commi 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

    Delle cose confiscate vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 179

Casi di non punibilità

  1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

LEGGE 20 NOVEMBRE 1971, n. 1062 NORME PENALI SULLA CONTRAFFAZIONE OD ALTERAZIONE DI OPERE D'ARTE.

[4]

[...]

ART.8.

LE DISPOSIZIONI PENALI PREVISTE AI PRECEDENTI ARTICOLI NON SI APPLICANO A CHI RIPRODUCE,DETIENE,PONE IN VENDITA O ALTRIMENTI DIFFONDE COPIE DI OPERE DI PITTURA,DI SCULTURA O DI GRAFICA,OVVERO COPIE OD IMITAZIONI DI OGGETTI DI ANTICHITÀ O DI INTERESSE STORICO OD ARCHEOLOGICO,DICHIARATI ESPRESSAMENTE NON AUTENTICI,ALL'ATTO DELLA ESPOSIZIONE O DELLA VENDITA,MEDIANTE ANNOTAZIONE SCRITTA SULLA OPERA O SULL'OGGETTO O,QUANDO CIÒ NON È POSSIBILE PER LA NATURA O LE DIMENSIONI DELLA COPIA O DELL'IMITAZIONE,MEDIANTE DICHIARAZIONE RILASCIATA ALL'ATTO DELLA ESPOSIZIONE O DELLA VENDITA.NON SI APPLICANO DEL PARI AI RESTAURI ARTISTICI CHE NON ABBIANO RICOSTRUITO IN MODO DETERMINANTE L'OPERA ORIGINALE.

[1]http://www.lexdata.it/bancadati/show.php?file=LC11097
[2]http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00248l.htm)
[3]http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/04042dl.htm
[4]http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1971/lexs_230331.html

Commenti:

"Diritto di seguito": (da http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page&idpagina=6)

Il diritto di seguito è dovuto quando il prezzo di vendita è pari o superiore a 1 000 ECU ed è calcolato nel modo seguente:

4% del prezzo di vendita per la fascia di prezzo compreso tra 1.000 e 50.000 ECU;

3% per la fascia compresa tra 50.000 e 250.000 ECU;

2% per le somme superiori a 250.000 ECU.

Il diritto di seguito è a carico del venditore ed è dovuto all'autore dell'opera e, dopo la sua morte, ai suoi aventi causa.

Relazione sulla corresponsione del diritto d'autore riguardo al commercio di libri usati, incisioni, fotografie, disegni: (da http://www.alai.it/legale/leggi/au06rela.htm)